Art. 16.

      1. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

      «2. I seggi assegnati alle singole regioni secondo quanto disposto dal comma 1 sono equamente divisi in due parti: la prima metà da attribuire nell'ambito della regione mediante elenchi regionali bloccati di candidati; l'altra metà da attribuire sulla base dei risultati conseguiti da liste di coalizione o da singole liste non coalizzate in collegi uninominali regionali. Nel caso di regione con un numero dispari di seggi, il seggio ulteriore è attribuito agli elenchi regionali di candidati. Il risultato elettorale conseguito dagli elenchi regionali di coalizione o dagli elenchi non collegati, seguendo un criterio proporzionale, costituisce la base di calcolo per l'attribuzione dei seggi all'interno delle regioni tra elenchi regionali e liste concorrenti nei collegi uninominali, salva l'attribuzione del premio di maggioranza attribuito in base al presente testo unico».

 

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